L'art.12 del regolamento 561/06 prevede la possibilità di derogare, a determinate condizioni, i tempi di guida e riposo senza rischiare di incorrere in sanzioni.
L'art. 12 cita:
"A condizione di non compromettere la sicurezza stradale e per raggiungere un punto di sosta appropriato, il conducente può derogare alle disposizioni degli art. 6 e 9 (tempi di guida e riposo).
Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato".
Con il REG. 1054/2020 “Pacchetto Mobilità” sono state introdotte due ulteriori deroghe:
“A condizione di non compromettere la sicurezza stradale, in circostanze eccezionali, il conducente può altresì derogare alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2 (guida giornaliera e guida settimanale), e dell'articolo 8, paragrafo 2 (riposo/impegno giornaliero), superando di un'ora al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale”.
DEROGA MASSIMO 1 ORA di superamento di:
guida giornaliera e settimanale
Impegno giornaliero
per rientrare:
nella sede dell’azienda
residenza conducente
"Alle stesse condizioni, il conducente può superare di due ore al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale, a condizione di aver osservato un'interruzione di 30 minuti consecutivisubito prima del periodo di guida aggiuntivo al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare”
DEROGA MASSIMO 2 ORE di superamento di:
guida giornaliera e settimanale
impegno giornaliero
per rientrare:
nella sede dell’azienda o
Residenza conducente
Importante che la deroga sia trascritta nella parte posteriore della stampa delle attività e il conducente deve indicare il motivo della deroga, essendo più precisi possibile, nell'orario e nel luogo.
L'ART. 12 E' UNA DEROGA NON E' UNA REGOLA!!
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