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Deroga articolo 12: Vale anche per le ore di impegno?

  • Immagine del redattore: Driver
    Driver
  • 26 ago 2024
  • Tempo di lettura: 2 min

Che cos’è la deroga dell’art 12?

Capita, qualche volta che a causa di eventi eccezionali e non previsti si debba omettere di rispettare i tempi di guida e di riposo previsti dal regolamento 561/06. (es: incidente stradale che causa traffico intenso e colonne....).

Dalla sua nascita il regolamento 561/06 ha previsto all'art.12:


Articolo 12

A condizione di non compromettere la sicurezza stradale e per poter raggiungere un punto di sosta appropriato, il conducente può derogare alle disposizioni degli articoli da 6 a 9 nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico. Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato.


LE CONDIZIONI SONO:

  • Non compromettere la sicurezza stradale

  • E per raggiungere un punto di sosta appropriato


LA DEROGA VALE PER I SEGUENTI ARTICOLI:


Art. 6 guida giornaliera e settimanale

Art. 7 pause dalla guida

Art. 8 riposo giornaliero (impegno) e settimanale

Art. 9 deroga in caso di imbarco su traghetto treno



Da agosto 2020 con il “Pacchetto Mobilità” sono state introdotte 2 nuove deroghe:


A condizione di non compromettere la sicurezza stradale, in circostanze eccezionali, il conducente può altresì derogare alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, superando di un’ora al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale.


Alle stesse condizioni, il conducente può superare di due ore al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale, a condizione di aver osservato un’interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare.


Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell’apparecchio di controllo, nel tabulato dell’apparecchio di controllo, o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge la destinazione o il punto di sosta appropriato.


Ogni eventuale periodo di estensione è compensato da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente assieme ad altri eventuali periodi di riposo entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.


QUINDI IN RISPOSTA ALLA NOSTRA DOMANDA: LA RISPOSTA E' SI L'ARTICOLO 12 VALE ANCHE PER LE ORE D'IMPEGNO.

 


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