L'art. 8 del regolamento 561/06 dice che:
"Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno:
a) due periodi di riposo settimanale regolari;
b) un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto, di almeno 24 ore"
MA ESISTE UNA DEROGA
Esiste la deroga per i trasporti internazionale di merci che dà la possibilità di fare 2 riposi settimanali ridotti consecutivi.
L'autista che effettua trasporti internazionali di merci, può al di fuori dello stato membro di stabilimento, effettuare 2 periodi di riposo settimanali ridotti consecutivi a condizione che, nel corso di 4 settimane, egli effettui almeno 4 periodi di riposo settimanale di cui almeno 2 sono periodi di riposo regolari.
il tal caso, il successivo periodo di riposo settimanale è preceduto da un periodo di riposo effettuato a compensazione dei due suddetti periodi di riposo settimanale ridotti.
Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore.
ESEMPIO:
settimana 45 ore di riposo
settimana 24 ore di riposo
settimana 24 ore di riposo
settimana 21+21+9+45 ore
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