Cominciamo con il dire che l'’Art. 4 del Reg. 561/06 definisce il periodo di riposo settimanale come: “periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo…”.
Definisce il riposo settimanale in due tipologie:
periodo di riposo settimanale regolare»: ogni tempo di riposo di almeno 45 ore;
periodo di riposo settimanale ridotto»: ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 6, a una durata minima di 24 ore continuative;
L'’Art. 8 del Reg. 561/06 dice che a seguito di un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore è necessario compensare con un equivalente periodo di riposo ininterrotto entro la fine della terza settimana successiva al termine del periodo di deroga.
La compensazione va calcolata sottraendo dal riposo settimanale regolare (45 ore) le ore del riposo settimanale ridotto effettuato. Nel nostro caso 45-38=7
Il recupero delle ore di riposo settimanale deve essere fatto in un’unica soluzione ed attaccato ad un periodo di riposo settimanale o giornaliero.

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